sabato 11 giugno 2011

Diverso regime di escussione della cauzione definitiva negli appalti di servizi e forniture

LA GARANZIA DEFINTIIVA NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE COPRE SOLO << gli oneri per il mancato od inesatto adempimento>>

Il regolamento di attuazione del codice dei contratti, per la prima volta, introduce una normativa specifica per tutte le fasi dell’appalto anche per servizi e forniture

Fino all’ 8 giugno 2011, per quanto concerne la possibilità di escussione della cauzione definitiva, si era ritenuto di poter applicare la norma dell’articolo 101 del Dpr 554/99

Ora non sarà più così

Infatti nel regolamento di attuazione, per i servizi e forniture non è prevista un’automatica applicazione dell’articolo 123 che riguarda la SOLA cauzione definitiva negli appalti di lavori

Nulla vieterà alle Stazioni appaltanti di integrare il rischio della fideiussione definitiva attraverso una ESPRESSA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ della lex specialis di gara

Di Sonia Lazzini


Ecco le norme



D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».


TITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

CAPO I - Esecuzione del contratto

Sezione I - Disposizioni Generali

Art. 297. Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture

1. Si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice. I riferimenti ivi contenuti al direttore dei lavori, ai lavori, alle opere, si intendono sostituiti dal riferimento al direttore dell'esecuzione, nonché ai servizi o alle forniture.


Art. 298. Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori 
1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Si applica l'articolo 145, commi 3 e 9.
2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.

4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 127, 128, 165, 166, nonché 170, commi 3, primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi contenuto, all'articolo 118, comma 5, del codice, e 7

L’applicazione automatica dell’articolo 123 BRILLA PER LA SUA ASSENZA!!!!!!!!!!!!!

PERTANTO VALGONO SOLO LE NORME DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI

Art. 113. Cauzione definitiva
(rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007)
(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)
1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007)

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Nessun commento:

Posta un commento