sabato 11 giugno 2011

Solo le Banche e le Compagnie di assicurazioni potranno rilasciare la fideiussione per la rata di saldo per il lavori: per buona pace della par condicio e della tutela della concorrenza!

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita SOLO CON  fideiussione bancaria o assicurativa

HA VALIDITA’ DALLA DATA DI PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO _ENTRO 90 GIORNI DAL CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO E FINO A

Due anni dal certificato di collaudo provvisorio: tempo entro il quale la Stazione appaltante deve produrre un atto formale di approvazione

Oppure

Trascorsi altri due mesi dopo i due anni in quanto dopo tale data l’opera SI INTENDE TACITAMENTE APPROVATA




Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del codice

ATTENZIONE


COME GIA’ OSSERVATO IN SEDE DI COMMENTO ALLE NORME SULLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Entro 90 dall’emissione dal certificato provvisorio, l’appaltatore dovrà produrre una fideiussione assicurativa per la rata di saldo, questo significa che l’amministrazione resta scoperta per un certo periodo!

Quindi mentre non c’è soluzione di continuità fra la garanzia provvisoria e quella definitiva, c’è uno scoperto fra lo svincolo della definitiva e la successiva fideiussione per la rata di saldo


Di Sonia Lazzini





Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(…)
Art. 141. Collaudo dei lavori pubblici
(art. 28, legge n. 109/1994)

3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.


D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».


Art. 235. Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
(art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000)

(…)
2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.


Art. 124. Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
(art. 102, d.P.R. n. 554/1999


1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del codice.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla fattispecie di cui all’articolo 133, comma 1-bis, del codice.


ATTENZIONE


D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
(…)

Art. 229. Certificato di collaudo
(art. 199, d.P.R. n. 554/1999
(…)
3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo



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