sabato 23 luglio 2011

illegittima esclusione se la polizza provvisoria non è firmata nel primo foglio

L’omessa apposizione di firma (da parte del contraente) nella sola prima pagina dalla polizza fideiussoria provvisoria può legittimare una richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante

ma non poteva certo comportare la sanzione dell'esclusione del partecipante, che aveva fornito il documento, nei termini essenziali e sufficienti per il riconoscimento della sussistenza del contratto.


Il “dovere di soccorso” di cui si parla è contenuto nell’articolo 46 del codice dei contratti

<< Art. 46. Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione
(rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011)
(art. 43, dir. 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n. 358/1992)

1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. >>



A cura di Sonia Lazzini

Tratto dalla sentenza numero del 803 del 20 luglio 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari


Con ricorso consegnato per la notifica il 9/2/2011 e depositato il successivo 25/2 la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, formulando le seguenti censure:

1) inidoneità della polizza (per cauzione provvisoria) presentata da Controinteressata, per omessa firma nella prima pagina del contraente Controinteressata- violazione e falsa applicazione dell'articolo 75 del codice contratti 163/2006 e del DM12/3/2004 di approvazione dello schema tipo 1.1. relativo a "garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria", nonché del punto III.1.1.del bando, dell'articolo 5 del disciplinare, dell'articolo 1418 c.c. del D. Lgs. 209/2005, del D. Lgs. 385/2003 nonché dell'articolo 1888 c.c. - violazione del principio della par condicio-eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, erronea valutazione e travisamento dei fatti;


Il primo motivo è infondato in quanto Controinteressata ha prodotto una polizza di garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria composta da 3 pagine (oltre alla quarta di autentica notarile) sottoscritta sia dal contraente (CONTROINTERESSATA) sia dalla compagnia di assicurazione. L’omessa apposizione di firma (da parte del contraente) nella sola prima pagina del contratto poteva al più legittimare una richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante, ma non poteva certo comportare la sanzione dell'esclusione del partecipante, che aveva fornito il documento, nei termini essenziali e sufficienti per il riconoscimento della sussistenza del contratto.

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