giovedì 14 luglio 2011

l'assegno circolare equivale ai contanti

La cauzione provvisoria può essere prestata con assegno circolare anche nel silenzio della lex specialis di gara

l'assegno circolare, a tutti gli effetti, equivalente a denaro contante, assicura una integrale ed immediata disponibilità della somma versata;

l'assegno circolare è un idoneo strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie

di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza numero 1342 del 13 luglio 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

nelle pubbliche gare d’appalto, la possibilità per le imprese partecipanti di prestare la cauzione provvisoria mediante assegno circolare discende in via diretta dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato

sotto il profilo sostanziale, tale modalità di prestazione della garanzia richiesta offre all’Amministrazione una sicurezza maggiore rispetto alla mera fideiussione (benchè bancaria), poichè l'assegno circolare, a tutti gli effetti, equivalente a denaro contante, assicurando una integrale ed immediata disponibilità della somma versata;

-detto profilo funzionale è asserito dalla giurisprudenza (cfr. C.G.A. 4 luglio 2000, n. 328), dalla quale si evince, in assenza di prescrizioni di contenuto opposto a pena di esclusione, la preferenza accordata allo strumento dell'assegno circolare, piuttosto che al contratto di garanzia personale

Va, ancora, osservato che anche la giurisprudenza più recente è orientata nello stesso senso, avendo chiaramente ribadito che l'assegno circolare è un idoneo strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute (cfr., fra le tante, :Cons. Stato IV, 28.4.2006 n. 2399; T.A.R. Molise, 14 gennaio 2009, n. 1; T.A.R. Piemonte, sez. I, 01 marzo 2010, n. 1291), in quanto la stessa natura dell'assegno circolare assicura al legittimo portatore la sicurezza di conseguire la somma di danaro in esso indicata, così che, salvo che non vi siano dubbi sulla sua regolarità o autenticità ovvero salvo che non vi sia un apprezzabile interesse a ricevere il danaro in contanti, anziché in titoli, l'assegno circolare estingue l'obbligazione. Ciò tanto più se si tiene conto che “la norma generale in materia, contenuta nell'articolo 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, prevede che la cauzione possa essere prestata alternativamente in numerario, in titoli di stato o garantito dallo Stato o a mezzo di fideiussione” e che le norme di settore “non escludono assolutamente la possibilità di costituire depositi cauzionali con modalità diverse da quelle stabilite nella lettera d'invito” (così Cons, Stato n. 2399/2006 cit.).


Altra questione è quella evidenziata nella propria memoria dalla resistente società Controinteressata, secondo cui in ogni caso, l’assegno circolare avrebbe dovuto essere “corredato dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto”.

Ma, poiché il rilievo mosso dalla Commissione di gara ai fini dell’esclusione della società ricorrente concerne soltanto la presentazione dell’ “assegno circolare” inserito nella “seconda busta” senza alcun riferimento al predetto impegno, non par dubbio che, come fondatamente obiettato in memoria dalla ricorrente, la censura avrebbe dovuto essere ritualmente formulata con apposita impugnazione incidentale.

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