lunedì 18 giugno 2012

concorso di colpa del ricorrente per non aver richiesto il subentro contrattuale

trova applicazione il principio derivante dall’art. 1227 c.c., come sopra anticipato, circa l’imputabilità in parte qua dei danni allo stesso presunto creditore

in termini che appare ragionevole determinare, in via parimenti equitativa (basata sul tempo passato dalla sentenza precedente all’aggiudicazione ed alle successive diffide), nella misura del 25 per cento



il comportamento della parte ricorrente la quale, in luogo di coltivare anche tramite i noti rimedi giudiziali (ad es rito del silenzio ovvero ottemperanza) l’interesse alla conclusione definitiva della gara, non potrà che essere valutato ai sensi dell’art. 1227 c.c. e dei relativi principi, pacificamente applicabili nel processo amministrativo e in particolare nelle fattispecie connesse alla fase conclusiva di una gara d’appalto.

In proposito appare di immediata rilevanza il principio ricavabile dall’art. 124 comma 2 cod proc amm: la rinuncia giudiziale alla domanda di subentro nel contratto di appalto parzialmente eseguito è una condotta processuale valutabile dal giudice ai fini della quantificazione del danno da risarcire per equivalente ex art. 1227 cit., ivi richiamato (cfr. ad es. CdS 4335\2011).
A fronte della natura di principio delle regole ricavabili dalle norme richiamate, tale indicazione normativa appare applicabile anche alla analoga fattispecie presente, in cui parte ricorrente, in luogo di coltivare anche giudizialmente l’efficacia dell’aggiudicazione e la conclusione del contratto, vi ha implicitamente rinunciato, concentrandosi sulla tutela risarcitoria per equivalente; scelta ben possibile ma non priva di conseguenze.

In particolare, nella presente fattispecie l’opzione non risulta accompagnata da un particolare giustificato motivo.

Rispetto a tale ultime tre voci controverse, concernenti altresì fasi procedimentali successive alla semplice presentazione dell’offerta, trova applicazione il principio derivante dall’art. 1227 c.c., come sopra anticipato, circa l’imputabilità in parte qua dei danni allo stesso presunto creditore, in termini che appare ragionevole determinare, in via parimenti equitativa (basata sul tempo passato dalla sentenza precedente all’aggiudicazione ed alle successive diffide), nella misura del 25 per cento, per un totale quindi di euro 217.002,945

Tratto dalla sentenza numero 820 del 13 giugno 2012 pronunciata dal Tar Liguria, Genova

Nessun commento:

Posta un commento