lunedì 27 agosto 2012

il sorteggio di cui all'art 48 cod contratti va effettuato sulle imprese ammesse

Il tenore letterale della r disposizione di cui all'aticolo 48 del codice dei contratti, evidenzia che la verifica in ordine al possesso dei requisiti in capo ai concorrenti deve essere effettuata soltanto nei confronti dei soggetti che sono ammessi al prosieguo della procedura e segnatamente alla fase immediatamente precedente all’esame delle buste contenenti le offerte.

Ne consegue che i concorrenti che vengono esclusi in una fase anteriore, come il raggruppamento ricorrente, non possono essere assoggettati alla predetta verifica, attesa l’inutilità, ai fini della gara in corso di svolgimento, di un siffatto adempimento, comunque non richiesto dalla legge.

Da ciò deriva, pertanto, che nel caso in cui il concorrente originariamente escluso venga per una qualsiasi ragione riammesso alla gara riemerge la necessità di sottoporlo a verifica, se sorteggiato, e quindi è in questa fase che deve essere valutata la sua posizione con riguardo alla dimostrazione del possesso dei requisiti.

La necessità di rispettare un tale modus procedendi impedisce pertanto alla stazione appaltante di prendere in considerazione aspetti che attegono ad una fase successiva, pur se già conosciuti o conoscibili, se a quella fase il concorrente non deve essere ammesso.

Nel caso di specie, correttamente l’Amministrazione ha preso in esame la documentazione attestante il possesso dei requisiti soltanto in esito alla riammissione alla gara del raggruppamento e non in una fase precedente in cui lo stesso non poteva essere considerato un legittimo partecipante.

a cura di Sonia Lazzini

sentenza numero 67 del 17 luglio 2012 pronunciata dal Tar Valle d’Aosta, Aosta

Nessun commento:

Posta un commento