venerdì 7 settembre 2012

e' del giudice ordinario una controversia relativa ad un appalto della Soc Enel Servizi Srl

N. 07624/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05371/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5371 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc §, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12;
contro
Soc Enel Servizi Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Cardi, con domicilio eletto presso Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;
per l'annullamento
provv.to enel-ser-30/05/2012 0127099 di esclusione dalla gara di appalto per l'affidamento dei servizi di vigilanza reception vigilanza antincendio e guardiania presso gli uffici dell'enel - (art. 120 c.p.a.)

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Enel Servizi Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Infatti in fattispecie analoga l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 16/2011) ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine a controversie relative ad affidamenti da parte di imprese pubbliche di servizi estranei ai settore speciali, in quanto nemmeno a questi strumentali.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione essendo la stessa propria del giudice ordinario, davanti al quale potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000.00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore




 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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