domenica 9 settembre 2012

poichè con la normativa dello spending review acquistano potere le Centrali di Committenza, il legislatore delega alla LEX SPECIALIS DI GARA gli importi delle cauzioni

poichè con la normativa dello spending review acquistano potere le Centrali di Committenza, il legislatore delega alla LEX SPECIALIS DI GARA  gli importi delle cauzioni

ATTENZIONE QUINDI PERCHE’ GLI IMPORTI DI PROVVISORIE  E DEFINITIVE VERRANNO DECISI GARA PER GARA

comunque non c’è un grosso rischio di errori perchè gli importi MASSIMI sono quelli soliti!
Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera c), legge n. 135 del 2012)

Art. 113. Cauzione definitiva
(rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007)
(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 1, comma 2-bis, lettera d), legge n. 135 del 2012)

norme entrate in vigore a seguito dell’emanazione della

Legge 7 agosto 2012, n. 135
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
(Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012

NB: nel testo del decreto legge non vi era traccia di questa novità quindi la sua applicazione è dopo il 15 agosto 2012
di Sonia LAzzini

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