giovedì 20 dicembre 2012

documento valutazione rischi ciclo produttivo aziendale non puo' essere autodichiarato

la predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’imprenditore partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica non può ricondursi alla nozione di fatto notorio, atteso che si tratta di circostanza nota al solo interessato e , al più, al suo circuito organizzativo, esulando senz’altro da un patrimonio di notizie facilmente conoscibili da chiunque.

Nel caso proposto all’attenzione del Collegio, il disciplinare di gara stabiliva, in termini inequivocabili, al punto 10.L , che l’impresa concorrente dovesse , a pena di esclusione, produrre il documento di valutazione dei rischi inerente al ciclo produttivo aziendale.
La ragione di una produzione documentale del genere, adempimento insuscettibile di alternative modalità di esecuzione nello stesso contesto del regolamento di gara, può agevolmente rintracciarsi nella esigenza, predeterminata dalla Stazione appaltante, di selezionare, quale miglior contraente possibile, il concorrente in grado di fornire prova immediata di avere eseguito un monitoraggio compiuto e analitico in ordine ai profili di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, connessi all’attività imprenditoriale formante oggetto dell’appalto.

La previsione della comminatoria di esclusione dalla gara per il caso di omessa produzione del documento di valutazione dei rischi era ed è senz’altro finalizzata ad una responsabilizzazione dell’impresa ad essa partecipante .
Con l’art 10.L , la stazione appaltante si è auto vincolata al rispetto di una clausola del regolamento la quale risponde alla necessità di rendere avvertito l’operatore economico circa il doveroso e preventivo screening sui rischi insiti nella attività di lava nolo.
Si tratta, peraltro, di attività lavorativa che pone il dipendente a contatto con agenti chimici e con macchinari che presentano indubbi profili di pericolosità.
La clausola in questione, lungi dall’implicare un inutile aggravio procedimentale a carico del concorrente, ne esalta la particolare cura e attenzione rispetto al tema generale della sicurezza dei lavoratori e, con essa, ad una corretta esecuzione dell’appalto
La tesi – sostenuta dalla difesa della controinteressata- secondo la quale si potesse adempiere alla prescrizione del bando di gara anche attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà appare francamente non condivisibile.



a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenzaa  numero 2056 del  14 dicembre  2012 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

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