venerdì 7 dicembre 2012

La mancata produzione del modello GAP non è fonte di esclusione

l’obbligo di presentazione del modello GAP non ha fonte nella legge, che tutti hanno il dovere di conoscere (e che, per questo, si applica anche se non richiamata dal bando), bensì da disposizioni di natura amministrativa, la cui esistenza non è alla portata conoscitiva di tutti

Il precetto da cui può derivare la comminatoria della esclusione dalla gara deve, pertanto, oramai avere fonte direttamente nella legge (o, al limite, da atti aventi natura regolamentare pubblicati secondo le disposizioni previste per ciascun ordinamento) e non può essere, invece, previsto in via autonoma né dal bando né da altri atti di natura amministrativa (T.A.R. Palermo Sicilia sez. III, 25 novembre 2011, n. 2225).

La mancata produzione del GAP non potrebbe, quindi, comportare l’esclusione nemmeno qualora ciò fosse previsto dalla lex specialis e non può, a maggior ragione, comportare tale conseguenza nel caso di specie nel quale il bando sul punto taceva del tutto.

Peraltro, trattandosi di un modello diretto a fornire informazioni destinate alla amministrazione di PS che non riguardano le valutazioni che la stazione appaltante deve compiere ai fini della gara, nulla impediva alla Amministrazione di chiederne alla impresa la produzione anche dopo l’inizio della gara.

Il punto di diritto sul quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi è quello della valenza da attribuire alla mancata allegazione del modello GAP da parte di un impresa partecipante ad una gara pubblica nel caso in cui il bando non preveda tale adempimento fra quelli sanzionati con l’esclusione dalla gara.
Occorre ricordare che il modello GAP trae origine dall’obbligo delle imprese aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, di fornire all’Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali, obbligo previsto dall’art. 1 del D.L. 629/82.
Tale norma, in realtà, non disciplinava direttamente gli adempimenti propedeutici alla partecipazione alle gare pubbliche, limitandosi ad attribuire all’Alto Commissario un potere di indagine ed un correlativo obbligo informativo alle imprese aggiudicatarie o partecipanti che fossero state direttamente interpellate.
Tuttavia, l’Alto commissario con propria circolare del 28/3/1989 ha previsto che gli obblighi informativi dovessero essere assolti da parte di tutte le imprese partecipanti a gare pubbliche di importo pari o superiore ad Euro 51.645,69, attraverso la compilazione di un apposito modello (detto GAP), contenente varie notizie relative alla struttura dell’impresa, che le stazioni appaltanti avrebbero poi dovuto trasmettergli.
Attese le esigenze imperative e di ordine pubblico correlate alla compilazione del predetto documento la giurisprudenza ha ritenuto che la sua mancata produzione costituisse causa di esclusione dalla gara anche ove il bando non l’avesse espressamente disposta (T.A.R. Catania Sicilia sez. IV, 21 aprile 2011, n. 1013).
Di recente, tuttavia, tale orientamento è stato sottoposto a revisione critica.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza  numero 2088 del  26 luglio   2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

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