martedì 31 gennaio 2012

inefficacia del contratto, subentro contrattuale e danno per equivalente

Ai sensi degli artt.121 comma 1 lett.c) e 122 del c.p.a va disposto l’annullamento dell’aggiudicazione con conseguente declaratoria di inefficacia del rapporto contrattuale

Attenzione

Dopo il recepimento della direttiva ricorsi, il giudice amministrativo può decidere sulle sorti del contratto e stabilire il subentro contrattuale alla seconda classificata

Ovviamente la stazione appaltante dovrà verificare, in capo alla nuova aggiudicataria, il reale possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

Questo è il motivo per cui la cauzione provvisoria, per tutti_e non solo per l’aggiudicatario_dovrebbe avere validità fino alla sottoscrizione del contratto


 Con riferimento a queste ultime, risultando dagli atti che la seconda ditta classificata, in virtù del punteggio ottenuto, è proprio la RICORRENTE Consorzio Ricorrente Società Cooperativa, il Comune di Termoli dovrà provvedere con urgenza, dopo avere concluso gli atti di risoluzione e recesso dal precedente rapporto, ad avviare una procedura negoziata con quest’ultima per effettuare il subentro di essa nel contratto, onde assicurare la continuità nel servizio di mensa che, pena le sanzioni anche penali previste nei confronti dei funzionari pubblici ufficiali responsabili, non dovrà subire interruzioni di sorta.

Nell’ambito della procedura negoziata dovrà inoltre essere raggiunto un accordo, tra le parti, con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata dalla RICORRENTE, limitatamente al segmento temporale di mancata esecuzione da parte di quest’ultima della prestazione contrattuale principale. L’oggetto del suddetto accordo relativo al risarcimento, determinato equitativamente e tenendo in conto tutte le voci e le allegazioni delle parti, nonché la durata del servizio offerto dalla ditta originariamente aggiudicataria, dovrà coprire le spese sostenute e documentate dalla RICORRENTE per la partecipazione alla gara, nonché contenere la previsione di un rimborso, a favore del ricorrente principale, corrispondente al 7,5 % del profitto ottenibile dalla complessiva esecuzione dell’appalto.


Passaggio tratto dalla sentenza numero 6 del 16 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso


Quanto all’ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura, da parte attorea, l’intervenuta modifica, in pendenza del termine per la presentazione delle domande, della normativa di gara, si tratta in realtà dell’unico motivo di illegittimità che, a giudizio del Collegio, effettivamente sussiste nell’aggiudicazione oggetto del presente ricorso. Sul punto va molto brevemente osservato che, dopo il 15 luglio del 2011, data in cui il Bando venne spedito per la pubblicazione in GUCE, in due successive occasioni, il 1° agosto e l’11 agosto successivi, la Stazione appaltante ha (improvvidamente) ritenuto di modificare elementi della lex specialis di significativa importanza, senza che dette modifiche fossero state accompagnate da adeguata pubblicità (che avrebbe dovuto essere almeno pari a quella offerta alla “lex specialis”), e senza tanto meno prevedere una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. È indiscutibile che tale modus operandi fosse idoneo a produrre un’alterazione del regolare svolgimento della competizione e, quindi della par condicio tra i concorrenti, più o meno casualmente posti in grado di conoscere tempestivamente le suddette modifiche, ed integri pertanto come tale un illegittimo comportamento dell’amministrazione appaltante.

A tal proposito, ed a definitiva conferma di quanto appena osservato, si consideri che con l’intervento dell’1 agosto, dopo che era divenuto efficace il termine per la presentazione delle domande, la stazione appaltante ha inteso modificare i requisiti di capacità tecnica e professionale per partecipare alla gara; quindi, il successivo 11 agosto, peraltro proprio a pochi giorni dalla scadenza del termine per le offerte, l’ente aggiudicatore ha persino modificato i criteri di valutazione, eliminando alcuni di essi perché ha ritenuto che rischiassero di sovrapporsi a quelli previsti in materia di partecipazione. Come già osservato, il Collegio ritiene che tutte queste significative modifiche non siano state adeguatamente pubblicizzate e che abbiano al contempo prodotto, attesa entità e rilevanza, un’alterazione delle pretese partecipative dei singoli concorrenti essendo venuta meno la parità di posizioni fra i medesimi con riferimento alle loro prerogative conoscitive, con effetti di disorientamento puntualmente segnalati dal ricorrente .

Né, diversamente da quanto dedotto dalla costituita amministrazione, le suddette modifiche paiono potersi qualificare quale “mere comunicazioni relative alla gara”, pubblicizzabili, secondo quanto previsto dalla lex specialis all’art.19 lett. J, “sul sito Internet, per posta o via fax”. Infatti, detta qualificazione si rivela oltre modo impropria alla luce della portata sostanziale e decisiva per la partecipazione informata alla gara che dette modifiche rivestivano.

IV La fondatezza del motivo sul punto, induce all’accoglimento del ricorso. A tanto consegue l’annullamento di tutti gli atti di gara successivi all’emanazione del bando, compreso il provvedimento di aggiudicazione del servizio alla Controinteressata Cooperativa Italiana di ristorazione.


della sentenza numero 6 del 16 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso

effetti di una grave inadempienza che porta ad un accordo transattivo

vertenza conclusasi con un accordo transattivo, ove  viene accettata la risoluzione anticipata del contratto e una riduzione del corrispettivo_vale ai fini dell’esclusione da altre gare ex art 38, punto f)

Una volta appurato che Ricorrente 3 difettava del requisito, di cui all’art. 38, lettera f), il raggruppamento di cui faceva parte non poteva essere ammesso alla gara


la causa di esclusione di cui all’art. 38, lettera f), può essere desunta dal fatto che vi sia stata una vertenza poi conclusa con una transazione onerosa per l’appaltatore.

Ed invero, se l’appaltatore accetta una simile transazione, vi è quanto meno un serio indizio che da parte sua vi sia stata una inadempienza.

Il fatto della transazione non esclude di per sé che l’inadempienza fosse grave.

Stimare, poi, se in concreto quella inadempienza fosse veramente grave , è questione che esula dal presente giudizio di revocazione.


Cosi nella decisione numero 4 del 4 gennaio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

In ogni caso non pare che fra le due parti della lettera f) vi sia una vera contrapposizione. Non si tratta di due ipotesi alternative, ossia tali che l’una escluda l’altra; semmai, la seconda appare più comprensiva della prima, nel senso che la include anziché escluderla.

 La prima è più ristretta, perché suppone un certo elemento psicologico nel comportamento dell’appaltatore (grave negligenza, ossia colpa grave; oppure malafede, ossia dolo) e inoltre suppone che la controparte sia la medesima del nuovo rapporto (lo stesso ente che ora bandisce la gara), mentre la seconda ha contorni più ampi sotto entrambi i profili.

Ma per il resto non vi è una vera differenza; sicché, anche ove l’originaria ricorrente  avesse richiamato la seconda ipotesi e il giudice abbia ritenuto realizzata la prima, ciò non può costituire un vizio della sentenza (se era realizzata la prima ipotesi era realizzata necessariamente anche la seconda, poiché questa contiene la prima).


Ecco la norma

Art. 38. Requisiti di ordine generale
(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;


 decisione numero 4 del 4 gennaio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

esistenza del rischio di infiltrazione mafiosa e annullamento dell'aggiudicazione

principi cardini fondanti  il giudizio di legittimità sulle informazioni prefettizie_legittimo annullamento di aggiudicazione


la sussistenza di continui contatti tra gli organi di gestione dell’impresa e soggetti a vario titolo coinvolti in organizzazioni mafiose impongono una valutazione particolarmente attenta dei predetti elementi di un condizionamento dell’impre-sa da parte di queste

Questo Consiglio ha da tempo messo a fuoco principi cardini che devono fondare il giudizio di legittimità sulle informazioni prefettizie (cfr., di recente, la sentenza 19 ottobre 2010, n. 1290 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Essi possono essere così riassunti:

la normativa di settore privilegia una concezione della pericolosità in senso oggettivo che prescinde dall’individuazione di responsabilità di rilevanza penale;

l’informativa deve fondarsi su di un quadro fattuale di ele-menti che, pur non dovendo assurgere necessariamente, a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, se-condo l’id quod plerumque accidit, l’esistenza del rischio di infiltra-zioni mafiose;

la valutazione del prefetto richiede dunque solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sus-sistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose e di un condizionamento dell’impresa da parte di queste;

l’ampiezza dei poteri di accertamento circa i tentativi di infil-trazione mafiosa o della criminalità organizzata, in funzione della fi-nalità preventiva del provvedimento, giustifica che il prefetto possa ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé per sé privi dell’assoluta certezza ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.

Nella fattispecie in esame non appare dubbio che, le “frequen-tazioni” accertate dagli organi di polizia non hanno avuto carattere occasionale e che vi siano stati indagini per vari procedimenti penali, aventi rilevanza nel settore della gestione imprenditoriale, a carico dell’amministratore unico, del  responsabile tecnico e del direttore tecnico della società Ricorrente.

Indubbiamente, l’Amministrazione non ha offerto elementi probatori atti a dimostrare l’esistenza di una infiltrazione criminale nel tessuto economico e gestionale dell’impresa, ma non è questo che è richiesto dalla normativa in materia di informativa supplementare, o atipica, essendo sufficiente l’esistenza di profili semplicemente indi-ziari.


decisione numero 10 del 2 gennaio 2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

annullamento di aggiudicazione provvisoria e mancato riconoscimento del danno

L’annullamento di un’aggiudicazione provvisoria non comporta il risarcimento del danno

Il Consiglio di Stato_decisione 195 del 19 gennaio 2012_non ammette né  un risarcimento del danno né un indennizzo dopo l’annullamento di un’aggiudicazione provvisoria




Il problema giuridico da risolvere è se spetti una qualsiasi forma di risarcimento o di indennizzo per un’aggiudicazione provvisoria, successivamente annullata con provvedimento ritenuto legittimo


Al quesito non può che darsi rispsota negativa, alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4902; Cons. St., VI, 17 marzo 2010, n. 1554; Consiglio Stato, sez. V, 15 febbraio 2010, n. 808) secondo la quale in tema di contratti pubblici la possibilità che ad un’aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva del contratto di appalto è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11, comma 11, 12 e 48, comma 2, del d. lgs. n. 163 del 2006, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista, come nella specie, nessuna illegittimità nell’operato della p.a..

Non spetta nemmeno l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 poiché si è, nella specie, di fronte al mero ritiro di un'aggiudicazione provvisoria (atto avente per sua natura efficacia interinale e non idonea a creare affidamenti) e non ad una revoca di un atto amministrativo ad effetti durevoli come previsto dalla predetta norma per l'indennizzabilità della revoca

decisione 195 del 19 gennaio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

per la legittima esclusione, bisogna provare la sussistenza di un unico centro decisionale

il rapporto tra le imprese può giustificare l'esclusione soltanto se la stazione appaltante accerti che tale rapporto abbia influenzato la formulazione delle offerte

Per escludere un'impresa ritenendola in collegamento sostanziale, quindi, non bastano degli indici meramente formali, ma occorre che la stazione appaltante dia la prova concreta dell'esistenza di un unico centro decisionale che governi le due o più imprese

gli indici formali ritenuti dalla stazione appaltante sintomatici di una situazione di collegamento sostanziale appaiono di significato quanto meno ambiguo e ambivalente, non essendo inconciliabili con la spiegazione alternativa fornita da parte ricorrente;

in ogni caso, i predetti elementi avrebbero potuto giustificare l’esclusione delle concorrenti dalla gara solo a condizione che l’amministrazione accertasse e provasse, nel contraddittorio con le interessate, l’esistenza di un unico centro decisionale e la concreta influenza svolta quest’ultimo sulla formulazione delle rispettive offerte e sul conseguente inquinamento del confronto concorrenziale, ma tali valutazioni sono state totalmente omesse dalla stazione appaltante, e ciò inficia in radice le determinazioni assunte


è fondato, infine, anche il terzo motivo aggiunto, dal momento che anche dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle due concorrenti, la stazione appaltante non ha svolto in concreto alcuna valutazione sul contenuto delle stesse, sul loro reciproco condizionamento e sulla riconducibilità delle medesime ad un unico centro decisionale


passaggio tratto dalla sentenza numero 1343 del 21 dicembre 2011 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino


Sono invece sussistenti i vizi dell’atto di segnalazione “derivati” dall’illegittimità dell’atto esclusione e dedotti con i restanti motivi aggiunti.

Va precisato, al riguardo, che la dedotta illegittimità dell’atto di esclusione viene qui esaminata in via meramente incidentale, al solo fine di valutare i profili di illegittimità derivata dell’atto di segnalazione all’Autorità di Vigilanza denunciati dalla parte ricorrente, senza, quindi, riflessi caducatori sull’atto di esclusione ma solo (eventualmente) sull’atto di segnalazione, conformemente al residuo interesse processuale dichiarato dal ricorrente.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Ce, sez. IV, 19 maggio 2009-C-538/2007 che ha ritenuto l'incompatibilità dell'art. 34, d.lg. n. 163 del 2006 con il diritto comunitario, non è più possibile sanzionare il collegamento tra più imprese mediante l'automatica esclusione dalla procedura selettiva, sulla scorta di una presunzione di “inquinamento” del confronto concorrenziale concretatasi in un'anticipazione della soglia di tutela, occorrendo invece accertare se in concreto tale situazione abbia influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito della gara.

La disciplina interna deve essere cioè intesa nel senso che il rapporto tra le imprese può giustificare l'esclusione soltanto se la stazione appaltante accerti che tale rapporto abbia influenzato la formulazione delle offerte, in modo che dette imprese siano messe in grado di dimostrare l'insussistenza di rischi di turbative della selezione.

Per escludere un'impresa ritenendola in collegamento sostanziale, quindi, non bastano degli indici meramente formali, ma occorre che la stazione appaltante dia la prova concreta dell'esistenza di un unico centro decisionale che governi le due o più imprese (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 04 novembre 2010, n. 33167; TAR Calabria Catanzaro sez. I 4 marzo 2011, n. 300; TAR Piemonte Torino, sez. II, 4 novembre 2008, n. 2739).

In particolare, è stato affermato che è illegittima l’esclusione di una ditta da una gara pubblica, motivata con riferimento al fatto che è stata riscontrata una situazione di collegamento sostanziale con altra ditta concorrente, nel caso in cui la situazione valutata dalla stazione appaltante, in forza della quale è stato ritenuto sussistente il suddetto collegamento, sia obiettivamente ambigua, in quanto caratterizzata da elementi e coincidenze non idonei a configurare con certezza quella situazione di collegamento vietata dal bando e dall’ordinamento in quanto distorsiva della concorrenza; in tal caso, infatti, l’amministrazione deve approfondire l’effettiva esistenza di un reciproco condizionamento, tale da far ritenere l’esistenza di un unico centro decisionale, con la conseguenza che l’esclusione disposta in difetto di tale approfondimento e comminata sulla base di un riscontro non sufficientemente probante è illegittima (Consiglio Stato, sez. VI, 06 settembre 2010, n. 6469).

Analogamente, è stato affermato che l'esistenza di un collegamento sostanziale tra imprese non può di per sé solo impedire alle stesse di partecipare alla medesima gara, dovendosi riconoscere a queste ultime la possibilità di dimostrare che il detto rapporto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito della specifica procedura d'appalto (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 febbraio 2011, n. 161).

Trasponendo tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il collegio di dover pervenire alla seguenti conclusioni:

- il primo motivo aggiunto è fondato, dal momento che l’esclusione della ricorrente dalla gara è stata disposta in modo automatico e in assenza di contraddittorio con l’interessata, sia nella prima fase della procedura di gara, sia in sede di riesame;

- sono fondati anche il secondo e il quarto motivo aggiunto, dal momento che gli indici formali ritenuti dalla stazione appaltante sintomatici di una situazione di collegamento sostanziale appaiono di significato quanto meno ambiguo e ambivalente, non essendo inconciliabili con la spiegazione alternativa fornita da parte ricorrente; in ogni caso, i predetti elementi avrebbero potuto giustificare l’esclusione delle concorrenti dalla gara solo a condizione che l’amministrazione accertasse e provasse, nel contraddittorio con le interessate, l’esistenza di un unico centro decisionale e la concreta influenza svolta quest’ultimo sulla formulazione delle rispettive offerte e sul conseguente inquinamento del confronto concorrenziale, ma tali valutazioni sono state totalmente omesse dalla stazione appaltante, e ciò inficia in radice le determinazioni assunte;

- è fondato, infine, anche il terzo motivo aggiunto, dal momento che anche dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle due concorrenti, la stazione appaltante non ha svolto in concreto alcuna valutazione sul contenuto delle stesse, sul loro reciproco condizionamento e sulla riconducibilità delle medesime ad un unico centro decisionale.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con il conseguente l’annullamento del solo atto di segnalazione dell’esclusione all’Autorità di Vigilanza quale effetto conseguente all’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto presupposto di esclusione, conformemente al residuo interesse processuale dichiarato dalla parte ricorrente.

domenica 29 gennaio 2012

MINI DOSSIER SUL DECRETO SEMPLIFICA ITALIA


SOMMARIO:


NOVITA’ LEGISLATIVE_DECRETO “SEMPLIFICA ITALIA”
(numerose misure di semplificazione a favore dei cittadini, delle imprese, della Pubblica Amministrazione)
In sintesi, i principali punti del decreto approvato il 27 gennaio 2012 dal Consiglio dei Ministri
E’ la terza iniziativa di spessore in due mesi” – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Mario Monti – “per dare all’Italia un’economia più produttiva e competitiva e dunque più forte, liberando il suo potenziale di crescita e di occupazione. Questo pacchetto di misure intende modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione. I cittadini in particolare avranno grandi benefici dalla semplificazione della burocrazia. Il provvedimento dimostra, ancora una volta, l’impegno dell’Italia nelle riforme, in linea con le raccomandazioni dalla Commissione Europea e di altre istituzioni autorevoli, semplificando la burocrazia amministrativa, compreso l’uso delle nuove tecnologie per stimolare la produttività e la crescita”
Grande spessore è dato all’agenda digitale. Quest’ultima è stata finora uno dei punti deboli delle politiche di governo. “Semplifica Italia” la rende obiettivo prioritario. Le misure del provvedimento intendono aumentare l’efficienza dell’azione amministrativa, potenziare gli strumenti informatici di negoziazione, alleggerire le procedure di contrattazione per il mercato elettronico della pubblica amministrazione e incrementare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici.
Una parte consistente delle semplificazioni a favore delle imprese riguarda gli appalti pubblici. Oggi, in media, la stessa impresa presenta 27 volte la stessa documentazione. Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In questo modo, si risparmia due volte. Le amministrazioni avranno la possibilità di consultare rapidamente il fascicolo elettronico di ciascuna impresa ed effettuare i controlli necessari, con un risparmio stimato di circa 1,3 miliardi l’anno. Le piccole e medie imprese risparmieranno sui costi vivi della gestione amministrativa. Il risparmio, per loro, è stimato in oltre 140 milioni di Euro all’anno.
Presidenza del Consiglio dei Ministri_comunicato del 27 gennaio 2012
ALCUNI ISTITUTI DELLA BOZZA DI DECRETO
Obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze definitive (anche se non implicanti un risarcimento del danno ingiusto da ritardo)  e individuazione di un dirigente “concludente”
La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Tutte le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei conti
La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente
conclusione del procedimento_nuovo regime e nuove responsabiltà
Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici
A braccio si può affermare che da gennaio 2013 il rischio della cauzione provvisoria potrebbe subire una notevole diminuzione quanto meno perché non avrà più senso il termine perentorio per la dimostrazione del reale possesso dei requisiti speciali di cui all’articolo 48
Due sono le sostanziali novità rispetto a tutta la precedente legislazione****_peraltro non abolita
Dal 1 gennaio 2013 la Banca Dati conterrà anche i dati relativi ai requisiti di ordine GENERALE (o altrimenti detti di ordine morale di cui all’articolo 38 del codice dei contratti)
Dal 1 gennaio 2013, sebbene le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificheranno il possesso dei requisiti il possesso dei requisiti [di carattere generale,] tecnico-organizzativo ed economicofinanziario (o altrimenti detti requisiti di ordine speciale) esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, se il legislatore non modificherà anche l’articolo 48 del codice dei contratti:
per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [parole sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;]
c’ è da augurarsi che prima del gennaio 2013 venga modificata tutta la norma sul sorteggio, altrimenti potrebbero crearsi alcuni problemi relativamente agli altri requisiti di cui all’articolo 42 del codice dei contratti
banca dati nazionale dei contratti pubblici
L’istanza di accesso di cui all’ articolo 13 del codice dei contratti non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara
né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall’articolo 11, comma 10,
né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale
specificazione delle conseguenze della richiesta di accesso
L’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) dura  fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia
La stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia
Modifiche all’art 38 del codice dei contratti
Viene soppresso l’obbligo per il quale <<Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.>>
Ferme le altre disposizioni
gli avvisi e i  bandi non andranno più pubblicati sui quotidiani
Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente, gli inviti  non possono contenere l’indicazione di cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dall’articolo 46, comma 1-bis.
all’articolo 67, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Gli inviti di cui al presente articolo non possono contenere l’indicazione di cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dall’articolo 46, comma 1-bis.”;
art 46, comma 1-bis.:
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle
procedure ristrette e tassatività delle cause di esclusione
Modifiche alla Legge Biagi in tema di corresponsabilità tra committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori  nei confronti dei lavoratori
ATTENZIONE: L’articolo 26, comma 4 e comma 7 del decreto legislativo 81/2008 opera un collegamento dinamico di questa norma negli appalti pubblici
Resta la corresponsabilità per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali e le temporaneità dei due anni dalla cessazione dell’appalto
Viene delimitato l’obbligo relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto
Vengono comprese le quote di trattamento di fine rapporto
resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento
modificata L. Biagi su corresponsabilità solidale per i lavoratori dell'appalto




NOVITA’ LEGISLATIVE_DECRETO “SEMPLIFICA ITALIA”

(numerose misure di semplificazione a favore dei cittadini, delle imprese, della Pubblica Amministrazione)

In sintesi, i principali punti del decreto approvato il 27 gennaio 2012 dal Consiglio dei Ministri


E’ la terza iniziativa di spessore in due mesi” – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Mario Monti – “per dare all’Italia un’economia più produttiva e competitiva e dunque più forte, liberando il suo potenziale di crescita e di occupazione. Questo pacchetto di misure intende modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione. I cittadini in particolare avranno grandi benefici dalla semplificazione della burocrazia. Il provvedimento dimostra, ancora una volta, l’impegno dell’Italia nelle riforme, in linea con le raccomandazioni dalla Commissione Europea e di altre istituzioni autorevoli, semplificando la burocrazia amministrativa, compreso l’uso delle nuove tecnologie per stimolare la produttività e la crescita”



                Grande spessore è dato all’agenda digitale. Quest’ultima è stata finora uno dei punti deboli delle politiche di governo. “Semplifica Italia” la rende obiettivo prioritario. Le misure del provvedimento intendono aumentare l’efficienza dell’azione amministrativa, potenziare gli strumenti informatici di negoziazione, alleggerire le procedure di contrattazione per il mercato elettronico della pubblica amministrazione e incrementare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici.

Una parte consistente delle semplificazioni a favore delle imprese riguarda gli appalti pubblici. Oggi, in media, la stessa impresa presenta 27 volte la stessa documentazione. Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In questo modo, si risparmia due volte. Le amministrazioni avranno la possibilità di consultare rapidamente il fascicolo elettronico di ciascuna impresa ed effettuare i controlli necessari, con un risparmio stimato di circa 1,3 miliardi l’anno. Le piccole e medie imprese risparmieranno sui costi vivi della gestione amministrativa. Il risparmio, per loro, è stimato in oltre 140 milioni di Euro all’anno.


Per le pubbliche amministrazioni, l’obiettivo principale è quello di accelerare i tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Per farlo, si introducono due strumenti:
1) Il primo interessa i manager pubblici. I ritardi e gli inadempimenti incideranno direttamente sulla valutazione della performance individuale dei dirigenti (oltre che sulla responsabilità disciplinare e contabile dei funzionari).
2) Con il secondo strumento si affida ai fruitori dei servizi pubblici – i cittadini e le imprese – il ruolo di “controllori” del buon operato delle amministrazioni. Chiunque, a fronte di un ritardo ingiustificato, potrà rivolgersi a un dirigente diverso da quello responsabile dell’inadempimento. Quest’ultimo avrà il compito di portare a conclusione il procedimento nel minor tempo possibile

Il Governo è consapevole del fatto che la riduzione degli oneri burocratici non può essere realizzata efficacemente in tempi brevi. “Semplifica” Italia lavora sul lungo periodo. Per questo motivo si crea un nuovo sistema di monitoraggio: tutte le amministrazioni dovranno inviare ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione dettagliata sulle semplificazioni introdotte e sul rispetto dei tempi per i procedimenti. La valutazione negativa da parte del Governo – svolta con la partecipazione delle associazioni di imprenditori e consumatori – determina il taglio automatico degli oneri aggiuntivi per l’amministrazione


SEMPLIFICAZIONI PER IMPRESE, INFRASTRUTTURE, TRASPORTI
1. ADEMPIMENTI PIÙ CELERI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – La nuova norma prevede l’obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze che accertano l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di attuare un determinato provvedimento. All’interno di ogni amministrazione viene inoltre prevista una figura di vertice a cui saranno attribuite funzioni sostitutive per la conclusione dei procedimenti, nel caso di inerzia da parte dell’amministrazione stessa.
2. BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AFFIDAMENTO SERVIZI FINANZIARI – Con la nuova normativa, la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici avverrà attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo modo saranno fortemente semplificate le procedure di verifica.

3. MODIFICHE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI PRODUTTIVI – La norma prevede che, dopo un periodo di sperimentazione volontaria in determinate aree del territorio, le procedure amministrative che oggi fanno capo agli sportelli unici per le attività produttive siano radicalmente semplificate tramite decreti del governo. Tutti gli adempimenti dovranno dunque essere aboliti oppure unificati in una procedura unica, rapida e soprattutto semplice, facendo ampio ricorso ad una nuova Conferenza di servizi telematica ed obbligatoria. Grazie ai nuovi strumenti telematici ed alla sinergia fra pubblico e privato le imprese saranno, inoltre, messe in grado di conoscere in modo trasparente gli adempimenti e le opportunità, anche economiche e finanziarie, connesse alle proprie scelte. La norma, proposta dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Funzione pubblica e già condivisa dall’Anci e da molte Regioni e associazioni imprenditoriali, mira a creare un clima favorevole alla nascita e allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali sul territorio, in un nuovo clima di “amministrazione amica” e di leale cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti a livello centrale, regionale e comunale.

4. MODIFICHE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA E SEMPLIFICAZIONI DEI CONTROLLI – I controlli della pubblica autorità diventano più efficaci e le procedure meno farraginose. Con le modifiche apportate al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, inoltre, molti controlli sulle imprese diventano successivi e non preventivi rispetto all’inizio delle attività. In questo modo sarà possibile avviare subito l’operatività dell’impresa, sapendo che i necessari controlli di legge saranno effettuati ex post, secondo una tempistica e scadenze congrue. Il governo emanerà appositi regolamenti di delegificazione per far sì che tutti i controlli siano ispirati a criteri di semplicità e proporzionalità. Ogni amministrazione sarà obbligata a pubblicare sul proprio sito (così come su www.impresainungiorno.gov.it) la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa.

5. AUTORIZZAZIONE UNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER LE PMI – Viene introdotta un’unica autorizzazione in materia ambientale, così da concentrare in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti – al momento di competenza di diverse amministrazioni – cui sono sottoposte oggi le Pmi. L’autorizzazione sarà rilasciata dunque da un unico soggetto attuatore, riducendo di molto le tempistiche e gli oneri che attualmente gravano sulle imprese.

(…)

SEMPLIFICAZIONI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. POTERE SOSTITUTIVO – Si prevede che, qualora l’amministrazione non rispetti i tempi di conclusione delle pratiche, cittadini e imprese potranno rivolgersi ad un altro dirigente – preventivamente individuato dal vertice dell’amministrazione – che avrà il compito di provvedere in tempi brevi. Se il funzionario non rispetta i tempi di conclusione delle pratiche, rischia sanzioni disciplinari e contabili.

2. REGULATORY BUDGET: viene introdotto l’obbligo, per le amministrazioni statali, di trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente.
Si prevede, inoltre, che il Dipartimento della Funzione pubblica predisponga una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, con evidenziato il risultato riferito a ciascuna amministrazione. Il Dipartimento della Funzione pubblica ha stimato in oltre 23 miliardi di euro all’anno gli oneri amministrativi relativi ad 81 procedure particolarmente rilevanti per le imprese, selezionate con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali. Gli effetti della norma consentiranno di tagliare i costi della burocrazia per le imprese e disboscare la giungla delle procedure.


Presidenza del Consiglio dei Ministri_comunicato del 27 gennaio 2012


ALCUNI ISTITUTI DELLA BOZZA DI DECRETO

Obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze definitive (anche se non implicanti un risarcimento del danno ingiusto da ritardo)  e individuazione di un dirigente “concludente”

                La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Tutte le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei conti

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente

Per le pubbliche amministrazioni, l’obiettivo principale è quello di accelerare i tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Per farlo, si introducono due strumenti:
Il primo interessa i manager pubblici. I ritardi e gli inadempimenti incideranno direttamente sulla valutazione della performance individuale dei dirigenti (oltre che sulla responsabilità disciplinare e contabile dei funzionari)

Con il secondo strumento si affida ai fruitori dei servizi pubblici – i cittadini e le imprese – il ruolo di “controllori” del buon operato delle amministrazioni. Chiunque, a fronte di un ritardo ingiustificato, potrà rivolgersi a un dirigente diverso da quello responsabile dell’inadempimento. Quest’ultimo avrà il compito di portare a conclusione il procedimento nel minor tempo possibile

NB: le sentenze che devono essere trasmesse al compente giudice contabile non saranno solo quelle che presuppongo un risarcimento del danno ingiusto da ritardo, ma tutte quelle che << accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione>>

Questo fa pensare che, come accaduto per un “simbolico” danno alla concorrenza, le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti potranno decidere, forfetariamente, per un “simbolico” danno da ritardo.

Le compagnie di assicurazioni che garantiscono la responsabilità amministrativa da danno erariale_pagata da ogni singolo operatore pubblico_saranno disposte a coprire  anche questa voce di danno?

conclusione del procedimento_nuovo regime e nuove responsabiltà

Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici

A braccio si può affermare che da gennaio 2013 il rischio della cauzione provvisoria potrebbe subire una notevole diminuzione quanto meno perché non avrà più senso il termine perentorio per la dimostrazione del reale possesso dei requisiti speciali di cui all’articolo 48

                Due sono le sostanziali novità rispetto a tutta la precedente legislazione****_peraltro non abolita

Dal 1 gennaio 2013 la Banca Dati conterrà anche i dati relativi ai requisiti di ordine GENERALE (o altrimenti detti di ordine morale di cui all’articolo 38 del codice dei contratti)

Dal 1 gennaio 2013, sebbene le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificheranno il possesso dei requisiti il possesso dei requisiti [di carattere generale,] tecnico-organizzativo ed economicofinanziario (o altrimenti detti requisiti di ordine speciale) esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, se il legislatore non modificherà anche l’articolo 48 del codice dei contratti:

per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [parole sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;]

c’ è da augurarsi che prima del gennaio 2013 venga modificata tutta la norma sul sorteggio, altrimenti potrebbero crearsi alcuni problemi relativamente agli altri requisiti di cui all’articolo 42 del codice dei contratti

Resta però un dubbio sulla corretta applicazione dell’istituto del sorteggio di cui all’articolo 48 così come modificato dal decreto sviluppo

Ed inoltre, ci sono alcuni dubbi

Sarà l’Autority in grado di gestire, in tempo reale, tutte le  modifiche?

Poiché la mancata dimostrazione dei requisiti di ordine morale comporta l’annullamento dell’aggiudicazione_con escussione della relativa cauzione provvisoria_ se questo inadempimento dovesse essere causato appunto da un mancato aggiornamento della Banca Dati, come andrebbero ripartire le responsabilità dell’ illegittimo annullamento?

E se alcuni specifici requisiti speciali, non fossero ancora presenti nella Banca dati, ma comunque facente parte delle caratteristiche dell’impresa, in che modo andrebbe applicato l’articolo 48?




Una parte consistente delle semplificazioni a favore delle imprese riguarda gli appalti pubblici. Oggi, in media, la stessa impresa presenta 27 volte la stessa documentazione. Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In questo modo, si risparmia due volte.

Le amministrazioni avranno la possibilità di consultare rapidamente il fascicolo elettronico di ciascuna impresa ed effettuare i controlli necessari, con un risparmio stimato di circa 1,3 miliardi l’anno. Le piccole e medie imprese risparmieranno sui costi vivi della gestione amministrativa. Il risparmio, per loro, è stimato in oltre 140 milioni di Euro all’anno

Una parte consistente delle semplificazioni a favore delle imprese riguarda gli appalti pubblici. Oggi, in media, la stessa impresa presenta 27 volte la stessa documentazione. Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In questo modo, si risparmia due volte.

Le amministrazioni avranno la possibilità di consultare rapidamente il fascicolo elettronico di ciascuna impresa ed effettuare i controlli necessari, con un risparmio stimato di circa 1,3 miliardi l’anno. Le piccole e medie imprese risparmieranno sui costi vivi della gestione amministrativa. Il risparmio, per loro, è stimato in oltre 140 milioni di Euro all’anno

BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AFFIDAMENTO SERVIZI FINANZIARI – Con la nuova normativa, la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici avverrà attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo modo saranno fortemente semplificate le procedure di verifica.


Le modifiche del decreto semplifica Italia:

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE


Sezione III Semplificazioni in materia di appalti pubblici

Art. 15 – (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell’amministrazione digitale)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
“Art. 6-bis. (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici). 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, è istituita, presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del presente codice.

2. Dal 1 gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è acquisita nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui al comma 1.

L’Autorità detta, con propria deliberazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti nella predetta Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 2, contenuti nella Banca Dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Sino alla data di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.”;

banca dati nazionale dei contratti pubblici

L’istanza di accesso di cui all’ articolo 13 del codice dei contratti non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara

                né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall’articolo 11, comma 10,

né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale



specificazione delle conseguenze della richiesta di accesso


L’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) dura  fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia

La stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario

                In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia


Articolo 38, comma 3, primo periodo vengono  soppresse le seguenti parole <<resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni>>

Mentre viene aggiunto << La stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445>>


Solo un’osservazione

Ma la regolarità contributiva non è un requisito di ordine generale?

Quindi le Stazione appaltanti non dovrebbero rivolgersi alla neo nata Banca dati??????



Modifiche all’art 38 del codice dei contratti



Viene soppresso l’obbligo per il quale <<Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.>>

                Ferme le altre disposizioni




gli avvisi e i  bandi non andranno più pubblicati sui quotidiani



Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente, gli inviti  non possono contenere l’indicazione di cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dall’articolo 46, comma 1-bis.

                all’articolo 67, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Gli inviti di cui al presente articolo non possono contenere l’indicazione di cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dall’articolo 46, comma 1-bis.”;


art 46, comma 1-bis.:

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle




procedure ristrette e tassatività delle cause di esclusione


Modifiche alla Legge Biagi in tema di corresponsabilità tra committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori  nei confronti dei lavoratori

ATTENZIONE: L’articolo 26, comma 4 e comma 7 del decreto legislativo 81/2008 opera un collegamento dinamico di questa norma negli appalti pubblici

                Resta la corresponsabilità per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali e le temporaneità dei due anni dalla cessazione dell’appalto

Viene delimitato l’obbligo relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto

Vengono comprese le quote di trattamento di fine rapporto

resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento



Ricordiamo che a norma dell’articolo 123 del regolamento di attuazione del codice dei contratti_per i soli appalti di lavori_ <<3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.>>
Questa disposizione va letta in combinato disposto con il comma 8 dell’articolo 6

8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto

modificata L. Biagi su corresponsabilità solidale per i lavoratori dell'appalto



DOSSIER SEMPLIFICA ITALIA A CURA DI SONIA LAZZINI