venerdì 8 marzo 2013

appalti_ dies a quo prescrizione quinquennale risarcimento è momento passaggio giudicato sentenza annullamento

Ed invero, a prescindere dalla questione relativa al termine prescrizionale nella specie applicabile, osserva il Collegio come lo stesso sia stato comunque interrotto in data 16 giugno 2000, con la notifica della domanda risarcitoria che La Ferlita ha proposto nell'ambito del giudizio dinnanzi a questo Consiglio di Stato (R.G. 7071/07) per la riforma dell'originaria sentenza n. 823/97, con cui il TAR ha a suo tempo respinto il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione dell'appalto per cui è causa.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 2943 del Cod. Civ., infatti, la prescrizione è interrotta "dalla domanda proposta nel corso di un giudizio".
Ed al riguardo, peraltro, va rilevato come non venga ad assumere alcun rilievo in senso contrario la circostanza che nella specie la richiamata domanda risarcitoria sia stata dichiarata inammissibile in quanto "...proposta per la prima volta in corso appello".

Costituisce insegnamento giurisprudenziale pacifico, infatti, che "l'inammissibilità della domanda, qualunque ne sia la causa, non esclude l'efficacia interruttiva della prescrizione del diritto con essa fatto valere, efficacia che permane fino al giudicato" (Cass. Civ. Sez III, 9.03.2006, n. 5104).
A ciò aggiungasi, che secondo la più recente giurisprudenza di questo Consiglio, che il Collegio condivide, "in materia di gare d'appalto, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale delle domande di risarcimento dei danni va individuato non nella data di conoscenza della avvenuta aggiudicazione, ma dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento che fa nascere in capo all'interessato il diritto di chiedere il ristoro del giudizio derivato dal provvedimento poi annullato" (Sez III, 12.04.2012 n. 2082; Sez. V, 2.09.2005, n. 4461).

a cura di Sonia Lazzini

decisione  numero 966  del 18 febbraio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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