giovedì 7 marzo 2013

condotta illecita si sostanzia adozione provvedimenti affidamento in economia in favore di altri

il colpevole ritardo registrato nella fase di stipulazione, alla fine mai avvenuta, nonché l’affidamento definitivo dell’appalto in favore di imprese diverse dalla società ricorrente che in precedenza ne era risultata aggiudicataria definitiva, costituiscono elementi di fatto integranti gli estremi di una condotta colpevole, fonte causale di danno patrimoniale;

innanzitutto, l’antigiuridicità sussiste rispetto alla violazione dell’obbligo di buona fede soggettiva che deve osservare l’amministrazione nella fase antecedente alla stipulazione di un contratto pubblico, quand’anche lo stesso sia presidiato da regole di evidenza pubblica, precetti che, infatti, non esauriscono tutte le possibili esigenze di salvaguardia delle ragioni del contraente privato;

ma la condotta illecita si sostanzia anche nell’adozione di provvedimenti di affidamento in economia in favore di altri, i quali si pongono in insanabile contrasto con le precedenti determinazioni assunte circa l’individuazione del contraente; d’altronde, allo stato, non risulta allegata dalla difesa dell’ente resistente nessuna plausibile ragione che abbia, in qualche modo, indotto il Comune di Vico Equense a mutare l’affidatario; invero, la prima causa di mancata stipulazione era stata dall’amministrazione individuata nell’esistenza “di un procedimento in corso teso alla definizione di un nuovo programma scuole”, il che aveva all’epoca giustificato la sospensione del procedimento, come da nota comunale n. 21014 del 27 luglio 2007; tuttavia, non risulta dagli atti impugnati, né dagli scritti difensivi, qualche giustificazione, originaria o sopravvenuta, per cui il nuovo programma scuole aveva costretto il Comune di Vico Equense a non stipulare più proprio con l’Ricorrente Costruzioni s.r.l.; del resto, come risulta a pagina 2 della memoria difensiva depositata dalla difesa dell’ente in data 3 gennaio 2013, i lavori affidati in economia ad altre imprese sono proprio quelli già aggiudicati alla ricorrente, per effetto di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, tra l’altro, mai espressamente revocato o annullato d’ufficio, con consequenziale contraddittoria coesistenza di due titoli formali di affidamento rispetto al medesimo oggetto contrattuale; la sopravvenuta inattuabilità di quello precedente è tale da integrare, quindi, gli estremi del comportamento antigiuridico denunciato.

L’aver il Comune di Vico Equense reso impossibile l’esecuzione delle prestazioni già aggiudicate alla Ricorrente Costruzioni s.r.l. e quindi inutile la stipulazione del contratto ha cristallizzato il danno patito dalla ricorrente qualificabile in termini di illecito per responsabilità precontrattuale risarcibile in termini di interesse contrattuale negativo.
Il pregiudizio lamentato si articola, di conseguenza, in voci di danno emergente, costituite da tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la stipulazione, nonché, in termini di lucro cessante, dalle perdite dovute ad altre occasioni di lavoro perse in ragione dell’affidamento riposto nella conclusione del contratto.
I danni risarcibili saranno calcolati, nel primo caso, nella misura dalle spese sostenute, idoneamente documentate; nel secondo, dal valore del 5% delle proposte contrattuali provenienti dalle società Camaleonte s.a.s. per lavori di importo di €154.000,00 (allegato 10 della produzione di parte ricorrente) e dalla Impresa Cipriano Costruzioni s.r.l. per lavori di €22.000,00 (allegato 14 della produzione di parte ricorrente).
Ai sensi dell’art. 34, quarto comma c.p.a. il Comune di Vico Equense deve quindi essere condannato al risarcimento del danno, con obbligo di formulare, secondo i criteri sopra esposti, un proposta in favore della società ricorrente di liquidazione della somma da risarcire entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione della presente decisione o notificazione se anteriore

a cura di Sonia Lazzini

sentenza   numero 991 del 22f ebbraio  2013 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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